Direttiva “Case Green” – Uno sguardo al futuro della Certificazione Energetica APE

E’ da diverso tempo che teniamo d’occhio la Direttiva “Case Green” e i suoi sviluppi, riportando aggiornamenti riguardanti la Certificazione Energetica APE e l’efficienza energetica degli edifici in generale.

In questo articolo andremo ad approfondire come sarà la struttura futura del Certificato Energetico APE, così come delineata dalla Direttiva, riportando tutte le novità e le differenze dalla situazione attuale.

Il Quadro Attuale del Certificato APE

L’Attestato di Prestazione Energetica, o APE, è un documento che riporta le caratteristiche energetiche di un immobile. 

Si tratta di un documento obbligatorio in caso di compravendita e locazione di  un immobile, ma può essere richiesto anche in altre circostanze, quali ad esempio la richiesta di surroga di un mutuo

In parole semplici, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) mostra i consumi di energia di un edificio, permettendo ai vari attori di una operazione immobiliare di essere pienamente consapevoli di quanto un immobile sia “energivoro” o meno.

Abbiamo anche parlato nel dettaglio della struttura attuale della Certificazione Energetica, esaminando ogni sezione, delineandone le caratteristiche e spiegando il significato dei singoli campi. 

Le spinte green dell’Unione Europea e la sempre crescente attenzione alla sostenibilità stanno portando questo documento ad evolversi per essere sempre più indicativo e significativo dal punto di vista della consapevolezza dei consumi. 

Nel prossimo paragrafo andiamo a delineare le novità che la Direttiva “Case Green” ha introdotto specificatamente in merito alla struttura dell’APE e dei dati da riportare all’interno.

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Attestato APE – Novità della Direttiva

Come anticipato, la Direttiva “Case Green” introduce alcune novità su ciò che riguarda la struttura dell’Attestato di Prestazione Energetica. Di seguito l’elenco completo delle novità.

Variazione della scala delle classi

E’ previsto un adeguamento della scala che rappresenta della classe energetica, nello specifico per uniformarla in tutti i Paesi dell’Unione con valore massimo A e minimo G.

Classi Energetiche A-G

Sarà comunque possibile continuare ad adottare la classe A0 per indicare edifici ad emissione zero e la classe A+ per indicare edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.

Il compito dei singoli Stati, inoltre, sarà di adeguare gli Indicatori di Prestazione Energetica coerentemente all’aggiornamento della scala.

E’ caldamente suggerito agli Stati membri di adottare un formato di APE quanto più possibile simile a quello proposto come allegato V della Direttiva.

Interventi migliorativi

Le raccomandazioni sugli interventi migliorativi rimangono obbligatorie a meno che l’edificio oggetto di calcolo non si trovi già in classe A. 

Sarà necessario introdurre all’interno di questa sezione anche una valutazione al fine di stabilire se gli impianti presenti (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e acqua calda sanitaria) possano essere adattati per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza.

Quaderno degli Interventi Migliorativi

Oltre a questo, gli interventi dovranno tenere in considerazione la vita utile degli impianti presenti ed eventualmente suggerire già delle alternative per la sostituzione di questi.

Infine, qualora gli Stati membri prevedano l’introduzione di un Passaporto di Ristrutturazione, di cui abbiamo parlato, da rilasciare contestualmente all’Attestato di Prestazione Energetica, esso sostituirà le raccomandazioni all’interno dell’APE.

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Durata dell’APE

La validità dell’APE rimane fissa a 10 anni. 

Tuttavia, per edifici certificati con classe inferiore alla C, il proprietario sarà invitato a contattare lo Sportello Unico, una novità che approfondiamo in questo articolo, per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le seguenti date:

a) immediatamente dopo la scadenza dell’APE;

b) 5 anni dopo il rilascio dell’APE.

Aggiornamento semplificato dell’APE

Ad oggi, in Italia, se su un alloggio già certificato vengono fatti degli interventi migliorativi, la precedente APE decade ed è necessario farne una nuova.

La novità che la Direttiva introduce in questo senso è che se vengono migliorati solo singoli elementi, se vengono predisposte misure indicate nel Passaporto di Ristrutturazione o nei casi in cui sia utilizzato un gemello digitale dell’edificio, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione dei cittadini delle procedure semplificate per aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica.

Resta da definire, e probabilmente resterà in capo ai singoli Stati, in cosa consisterà nello specifico questa procedura di aggiornamento semplificata.

Verso un Certificato APE più dinamico

A seguito di una approfondita analisi, la Direttiva risulta essere un documento che mira a guidare gli Stati membri verso un futuro più sostenibile grazie anche a interventi di ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

Si punta molto anche sull’uniformità dell’Attestato di Prestazione Energetica e sull’introduzione di alcuni elementi “facilitatori” quali la presenza di Sportelli Unici informativi per l’APE e procedure semplificate per l’aggiornamento dell’APE in alcune condizioni.

Vi sono indubbiamente ancora molti punti su cui sarà necessario fare degli approfondimenti e che saranno da dettagliare, ad oggi la Direttiva, infatti, mantiene ancora un livello di approfondimento generico. 

Comunque, la strada per una Certificazione Energetica APE più dinamica e utile è delineata.

Noi di Apefacile.it continueremo ad aggiornarvi sulle novità e a riportarvi approfondimenti in merito all’APE e al nuovo ruolo che sta assumendo nel panorama europeo.

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