Nuovo APE 2026: cosa cambia dal 3 giugno e cosa significa per la tua casa

Dal 3 giugno 2026 cambia il modo in cui si calcola la Certificazione Energetica in Italia. Il nuovo APE 2026 introduce i ponti termici nel computo, aggiorna i parametri di riferimento e può modificare la Classe Energetica del tuo immobile. Capire cosa cambia ti aiuta a decidere se conviene muoverti adesso o aspettare.

Nuovo APE 2026: cosa cambia davvero dal 3 giugno

Il 3 giugno 2026 entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025. Si tratta di un aggiornamento profondo del precedente DM 26 giugno 2015, che per dieci anni ha governato la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici.

Il decreto, comunemente chiamato Decreto Requisiti Minimi 2025, non cambia il formato dell’Attestato di Prestazione Energetica, cioè il foglio che ricevi a fine pratica. Cambia, però, le regole tecniche con cui si arriva alla Classe Energetica. In pratica: stesso documento, calcolo aggiornato, risultati che possono essere diversi sullo stesso immobile. Il nuovo testo recepisce in modo più organico la Direttiva 2018/844/UE (EPBD III) e si allinea alle norme tecniche UNI/TS 11300 più aggiornate. Per i dettagli tecnici, leggi la nostra analisi del Decreto Requisiti Minimi 2025.

APE pre e post 3 giugno 2026: il confronto sintetico

Matrice comparativa fra il metodo di calcolo APE in vigore fino al 2 giugno 2026 e il nuovo metodo applicato dal 3 giugno 2026, organizzata per involucro edilizio, impianti e dotazioni, e attestato.

Nuovo APE 2026

Cosa cambia nel calcolo della Certificazione Energetica

Confronto fra DM 26 giugno 2015 e DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026)
APE fino al 2 giugno 2026DM 26 giugno 2015
APE dal 3 giugno 2026DM 28 ottobre 2025
Involucro edilizio e metodo di calcolo
Ponti termici
Maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni
Calcolo puntuale con tabelle di trasmittanza lineica psi
Edificio di riferimento
Modello senza ponti termici espliciti
Modello con ponti termici inclusi nel benchmark
Superfici di calcolo
Riferimenti misti, in parte superfici nette
Sempre superfici esterne lorde per tutte le verifiche
Coefficiente H’T
Valore unico per zona climatica e rapporto S/V
Modulato sulla superficie vetrata, verifiche differenziate per tipo di intervento
Impianti, dotazioni e rinnovabili
Teleriscaldamento
Fattori di conversione convenzionali
Metodo di Carnot, allineato alla resa reale della rete
Quota minima da fonti rinnovabili
Soglie generiche, riferite soprattutto all’acqua calda sanitaria
Quote crescenti per servizio energetico (D.Lgs. 199/2021, aggiornato dal D.Lgs. 5/2026)
Edifici a energia quasi zero (NZEB)
Quota FER valutata sull’intero edificio
Valutazione su intero edificio se impianti centralizzati, per singola unità se autonomi
Punti di ricarica veicoli elettrici
Nessun obbligo dentro il decreto requisiti minimi
Predisposizione obbligatoria nei residenziali, punti installati nei non residenziali
Automazione edifici (BACS)
Obbligo limitato a edifici non residenziali di grandi dimensioni
Classe B estesa anche a ristrutturazioni e riqualificazioni di non residenziali
Effetti sull’attestato
Impatto sulla Classe Energetica
Stabile a parità di dati
Può cambiare: spesso in giù per case con balconi, in su con teleriscaldamento
Validità dell’attestato
10 anni dalla data di rilascio
10 anni dalla data di rilascio (invariata)
Gli APE già emessi restano validi fino alla scadenza decennale. Nessun obbligo di rinnovo automatico con la nuova normativa, salvo i casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005.
Fonte: DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5 dicembre 2025)

I ponti termici entrano concretamente nel calcolo

Questa è la novità che impatta di più sulla Classe Energetica di chi vive in una casa esistente. I ponti termici, cioè quei punti dell’involucro dove il calore si disperde più facilmente, come davanzali, balconi, cassonetti delle tapparelle, architravi e angoli tra pareti, fino a oggi venivano gestiti con una maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni totali per trasmissione.

Con il nuovo decreto il sistema cambia. L’Appendice B introduce otto tabelle con valori di trasmittanza lineica psi, cioè la quantità tecnica che misura quanto calore passa per metro lineare di ponte termico, differenziati per tipologia di discontinuità, zona climatica e posizione dell’isolante.

In pratica, due case che oggi hanno la stessa Classe Energetica, dal 3 giugno 2026 potrebbero ottenere risultati diversi, perché una è progettata in modo più compatto e l’altra ha più discontinuità di facciata. Per molti edifici italiani esistenti, soprattutto quelli con balconi, finestre numerose o forme architettoniche articolate, è concreta la probabilità di vedere la Classe Energetica scendere di uno scalino con il nuovo metodo, anche senza aver fatto interventi. Non è una previsione catastrofica, è la conseguenza tecnica di un calcolo più preciso.

La tua Classe Energetica può cambiare?

Sì e gli scenari sono sostanzialmente tre.

  • Edifici con architettura compatta e poche discontinuità: impatto limitato, in alcuni casi nullo.
  • Edifici con molti balconi, vetrate ampie o sporgenze: ragionevole aspettarsi un riposizionamento della Classe Energetica, di solito verso il basso.
  • Edifici allacciati al teleriscaldamento: qui può andare anche meglio, perché il nuovo decreto introduce il metodo di Carnot per il calcolo dell’energia primaria, che spesso premia gli edifici teleriscaldati.

L’indicatore di riferimento resta l’EPgl,nren, ossia l’Indice di Prestazione Energetica globale non rinnovabile, espresso in kWh/m² all’anno. Più basso è questo numero, migliore è la prestazione. Quello che cambia, dal 3 giugno 2026, è il modo in cui ci si arriva.

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Cosa succede se hai già un APE

La risposta breve: il tuo APE attuale resta valido.

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio, salvo lavori di ristrutturazione importante, riqualificazione energetica o altri eventi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e dal DPR 75/2013. Il nuovo decreto non impone alcun rinnovo automatico degli APE esistenti: un attestato emesso nel 2019 resta valido fino al 2029 alle stesse condizioni di prima.

Detto questo, ci sono situazioni in cui rifare l’APE prima del 3 giugno 2026 può avere senso, anche senza obbligo di legge.

Quando conviene rifare l’APE prima del 3 giugno 2026

Le situazioni in cui anticipare è una scelta consapevole sono tre.

1. Stai per vendere o affittare casa

Se la compravendita o il contratto di locazione si chiuderà entro l’estate 2026 e devi comunque produrre un APE, farlo entro il 2 giugno significa ottenere un attestato calcolato con il metodo attuale, che per immobili con balconi e ponti termici evidenti può restituire una Classe Energetica più favorevole. Se vuoi capire come gestire i tempi tra APE e rogito, leggi la nostra guida sulla Certificazione APE a ridosso del rogito.

2. Il tuo APE è in scadenza decennale

Se è stato emesso nel 2016 o nel 2017, dovrai comunque rinnovarlo. Anticipare di qualche settimana significa farlo con le regole attuali, senza attendere il rodaggio dei software aggiornati ai nuovi criteri.

3. Stai pianificando interventi di riqualificazione

Avere un APE ante intervento calcolato con la metodologia attuale ti dà un punto di partenza confrontabile con quello che molte misure agevolative hanno usato fino a oggi. Su come pianificare il salto di Classe Energetica nel tempo, leggi la guida dal primo APE al secondo.

Fuori da queste situazioni, non c’è alcun motivo per rifare l’APE solo perché cambia la normativa. Diffida di chi te lo presenta come un obbligo che non esiste.

Non solo Italia: arriva la Direttiva Case Green

Mentre in Italia ci si prepara al 3 giugno, in Europa è partito il treno successivo. La Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV), comunemente chiamata Direttiva Case Green, va recepita entro il 29 maggio 2026 e introdurrà novità ancora più strutturali: una scala A-G armonizzata a livello europeo, la classe A riservata agli edifici a zero emissioni, e l’introduzione del GWP (Global Warming Potential) come indicatore obbligatorio per le nuove costruzioni dal 2028. L’Italia, come Francia e Germania, è in ritardo sul recepimento formale, quindi parte di queste novità si vedrà operativamente più avanti. Per il dettaglio, vai al nostro approfondimento sulla Direttiva Case Green dal 29 maggio 2026.

Tra adempimento e opportunità: il momento di fare il punto sulla tua casa

Il 3 giugno 2026 non è una scadenza che ti obbliga a fare qualcosa, ma è un buon momento per capire dove si trova la tua casa nella mappa energetica italiana. Il nuovo metodo è più preciso, premia chi ha costruito o ristrutturato bene e fotografa con più onestà le criticità degli edifici esistenti. Se devi comunque rifare l’APE per vendita, locazione o scadenza decennale, anticipare può avere senso, soprattutto se il tuo immobile ha molti ponti termici. Se invece il tuo APE è ancora valido e non hai operazioni in vista, puoi aspettare con serenità.

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