Decreto Requisiti Minimi 2025 – Cosa cambia e come impatta sulla Certificazione APE

ll quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sta per essere aggiornato.

Il 30 luglio 2025 la Conferenza Unificata ha dato l’intesa al nuovo decreto che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015; l’entrata in vigore scatterà dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al 8 settembre 2025 la pubblicazione non risulta ancora avvenuta: finché non sarà in G.U., alcune formulazioni potranno subire limature redazionali.  

L’articolo è impostato e diretto ad un pubblico specifico di Certificatori Energetici.

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Le novità principali (in sintesi)

  • Ponti termici nell’“edificio di riferimento”. Il modello con cui si confrontano gli edifici ai fini di verifiche e APE includerà esplicitamente i ponti termici (davanzali, spallette, architravi, cassonetti, balconi). L’obiettivo è rendere più fedele il calcolo e, in diversi casi, potrà spostare la classe energetica risultante.  
  • Verifiche dell’involucro aggiornate. Cambiano le trasmittanze limite (U) e viene rivista la verifica dell’H’t con regole diverse per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello e riqualificazioni. Si chiarisce anche come trattare i ponti termici nelle diverse casistiche, con alcune semplificazioni per gli interventi dall’interno o in intercapedine.  
  • EV-ready: ricarica dei veicoli elettrici. Negli edifici non residenziali con parcheggi è previsto un numero minimo di punti di ricarica in funzione dei posti auto e dell’intervento; nei residenziali è richiesta la predisposizione(canalizzazioni e tubazioni), non l’installazione immediata.  
  • Automazione e controllo (BACS). Per gli edifici non residenziali è richiamato l’obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B (UNI EN 15232). Il nuovo impianto ne estende il perimetro applicativo anche ad alcune ristrutturazioni e riqualificazioni, rafforzando quanto già previsto dal quadro europeo.  
  • Fattori di conversione: metodo di Carnot. Per reti di teleriscaldamento/cogenerazione si introduce il metodo di Carnot per il calcolo dell’energia primaria: in pratica si allinea il fattore alla resa reale della rete, con effetti talvolta positivi sulla classe APE per gli edifici allacciati.  
  • Allineamento normativo e allegati aggiornati. Il decreto recepisce e armonizza riferimenti EPBD e sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2 del D.M. 26/06/2015 (criteri, requisiti e norme tecniche UNI/TS di calcolo).  

Cosa cambia davvero per l’APE

  • Scala e confronto più realistici. Con i ponti termici dentro l’edificio di riferimento, la scala delle classi si ricalibra: per lo stesso immobile, a parità di dati, la classe APE potrà risultare leggermente diversa rispetto al passato (in molti casi migliorativa, perché il “benchmark” diventa più severo). Questo vale soprattutto dove incidevano molto serramenti e dettagli costruttivi.  
  • Edifici con teleriscaldamento. Il metodo di Carnot modifica il fattore di conversione in primaria: la performance energetica “ufficiale” potrà avvicinarsi meglio al comportamento reale delle reti efficienti, con ricadute dirette sull’indice EP e quindi sulla classe.  
  • Verifiche ex “Legge 10” e APE più coordinate. Le trasmittanze aggiornate, la gestione dell’H’t e le nuove definizioni rendono più chiaro cosa si verifica e quando (intero edificio vs parti interessate), riducendo ambiguità operative tra progettazione e certificazione.  
  • Impianti e dotazioni. Predisposizione/colonnine per veicoli elettrici e BACS nei non residenziali impattano sia il progetto sia le dichiarazioni riportate in APE: nelle nuove costruzioni la conformità sarà parte integrante del quadro prestazionale; nelle ristrutturazioni, attenzione ai casi in cui le prescrizioni scattano.  


Metodo di Carnot: come cambia il calcolo dell’energia primaria per il teleriscaldamento

Nota pratica: non risulta un obbligo generalizzato di rifare gli APE già emessi; si rifà l’Attestato quando serve per atti e adempimentio quando si desidera aggiornare la classe dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. (In attesa della G.U., restano valide le regole attuali.)  

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Tempistiche e cosa fare adesso (tecnici e operatori)

  • Entrata in vigore: il decreto diventa operativo 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U.; fino ad allora, si progettano e si certificano secondo il quadro vigente. Tenete monitorata la pubblicazione ufficiale.  
  • Aggiornare i software. I principali applicativi stanno già recependo le novità (norme UNI/TS, edificio di riferimento, verifiche U/H’t, Carnot). Verificate di lavorare sempre con versioni conformi e documentazione di calcolo aggiornata.  
  • Rivedere librerie e procedure. Preparate schede ponte termico coerenti, modelli di relazione con le nuove trasmittanze e check-list per i casi EV-ready/BACS; allineate capitolati e computi.  
  • Occhio alle regole regionali. Alcune Regioni pubblicano integrazioni/format APE propri: conviene verificare eventuali richieste locali in parallelo all’adeguamento nazionale.  

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Domande rapide

  • Devo rifare l’APE del mio immobile appena entra in vigore il decreto?

    No, non c’è un obbligo automatico di rinnovo. L’APE si rifà quando serve per vendita, locazione, pratiche edilizie o se si desidera aggiornare la classe con i nuovi criteri.   
  • Le classi energetiche cambiano per tutti?

    Cambia il modo in cui si calcola il riferimento (con i ponti termici): l’effetto sulla classe dipende dal caso. Alcuni edifici potrebbero vedere miglioramenti; altri restare invariati.  
  • Quando diventerà tutto operativo?

    Dopo la pubblicazione in G.U. e trascorsi 180 giorni. Finché non c’è la Gazzetta, il testo resta una bozza approvata in Conferenza Unificata

 


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