Si può ottenere l’Attestato APE senza libretto di impianto?

Aggiornato a giugno 2026

La normativa italiana sulla Certificazione Energetica degli edifici ha generato diversi interrogativi, soprattutto riguardo alla possibilità di emettere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza il libretto d’impianto. Questo articolo approfondisce tale questione, esaminando le disposizioni del Decreto Legislativo 192/2005 e le nuove Indicazioni operative 2026 fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Analisi del Decreto Legislativo 192/2005

Il Decreto Legislativo 192/2005, specificatamente all’articolo 6 comma 5, stabilisce che l’APE ha una validità massima di 10 anni, condizionata al rispetto delle operazioni di Controllo dell’Efficienza Energetica. Se queste prescrizioni non vengono rispettate, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza non rispettata.

Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica
Esempio di Rapporto di Efficienza Energetica

Questa clausola ha sollevato dubbi sulla necessità del libretto d’impianto per la redazione dell’APE. Molti professionisti si sono chiesti se fosse possibile redigere l’APE dichiarando di aver preso visione dei rapporti di controllo, anche in assenza del libretto.

I nuovi chiarimenti del MASE su libretto e APE

A giugno 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è tornato sul tema con le Indicazioni agli operatori che accompagnano l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025, operativo dal 3 giugno 2026). Il messaggio è netto: il libretto di impianto non è un dettaglio amministrativo ma un elemento che incide sulla validità dell’attestato.

Emettere un APE senza allegare il libretto completo dei suoi allegati, compreso un rapporto di controllo di efficienza energetica valido, equivale a certificare una situazione che può risultare in contrasto con il D.Lgs. 192/2005 e con il DPR 74/2013. Per chi certifica significa una cosa precisa: non basta raccogliere i dati energetici dell’edificio, serve anche verificare che l’impianto termico sia documentato e gestito correttamente. Per approfondire puoi consultare la sezione edifici del portale MASE.

Cosa fare se manca il libretto di impianto

La risposta del Ministero è chiara. Se l’impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria è presente, il libretto deve esistere e va redatto prima dell’emissione dell’APE.

Il libretto deve inoltre essere corredato della documentazione prevista dalla normativa, inclusi i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica in corso di validità. Questo vuol dire che, se non trovi la documentazione necessaria, può essere indispensabile coinvolgere il manutentore dell’impianto prima di procedere con la Certificazione Energetica. È un passaggio che molti Tecnici Certificatori già curano correttamente, ma le nuove Indicazioni lo mettono nero su bianco.

Quando può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica

Le Indicazioni del MASE prevedono alcune eccezioni precise. Il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere assente quando l’impianto risulta:

  • dismesso;
  • disattivato;
  • distaccato dalla rete del gas.

Nei territori dove è attivo il Catasto regionale degli impianti termici, questa condizione dovrebbe risultare già formalmente registrata. Al di fuori di questi casi il Ministero considera necessaria la presenza di un rapporto in corso di validità.

Quando scade l’APE in mancanza del libretto della caldaia?

La validità dell’APE è strettamente legata alla presenza del libretto d’impianto:

Impianto esistente, ma senza libretto: è necessario redigere il libretto. L’APE sarà valido per 10 anni solo dopo la stesura del libretto. Se il libretto non viene redatto, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo alla sua emissione.

L’APE può decadere dopo l’emissione?

Qui il MASE introduce una precisazione importante che vale la pena chiarire. La decadenza dell’APE per mancato rispetto della periodicità dei controlli è un evento successivo all’emissione, non un vizio iniziale. Un attestato emesso correttamente oggi, con libretto e rapporti in regola, può perdere validità in futuro se non vengono effettuate le manutenzioni obbligatorie dell’impianto. È un piano diverso rispetto all’assenza del libretto a monte: nel primo caso l’APE non andrebbe proprio emesso finché la documentazione non è regolare, nel secondo la validità si compromette nel tempo per i controlli non eseguiti.

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E in caso di assenza di impianto?

Un caso differente è quello in cui nell’immobile non è presente alcun impianto oppure l’impianto non è allacciato alla rete ma è comunque previsto. In questa situazione si procede con un impianto simulato: si può quindi emettere l’APE senza libretto e senza incorrere in sanzioni, con una validità di 10 anni.

Attenzione però: simulare l’assenza di impianto quando in realtà l’impianto è presente significa dichiarare implicitamente che è stato gestito in violazione delle norme (D.lgs. 192/05 e DPR 74/2013), con le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del D.lgs. 192/05.

Il codice del Catasto Impianti Termici da riportare nell’APE

Un altro passaggio rilevante riguarda i catasti regionali degli impianti termici. Quando il sistema regionale è operativo, nell’APE deve essere riportato il codice identificativo dell’impianto presente nel Catasto Impianti Termici (CIT). Per il Ministero è la conferma che l’impianto è stato registrato correttamente e dispone della documentazione richiesta. Anche questa diventa quindi una verifica preliminare che il Tecnico Certificatore dovrebbe svolgere prima di redigere l’attestato.

Conclusioni

Redigere un APE senza il libretto d’impianto è tecnicamente possibile, ma comporta rischi significativi. In presenza di un impianto, l’assenza del libretto implica la violazione delle normative vigenti e potenziali sanzioni amministrative.

La validità dell’APE è inoltre compromessa, rendendo il documento inutilizzabile oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla sua emissione, a meno che non venga predisposto il libretto. In assenza di impianto, invece, l’APE può essere regolarmente emesso e sarà valido per 10 anni.

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