Quando si parla di caldaia non basta chiamare il tecnico una volta l’anno. La normativa italiana distingue tra manutenzione ordinaria e controllo di efficienza energetica, e per quest’ultimo prevede un documento specifico, il Rapporto di Controllo, che ti deve essere consegnato dal manutentore e che è bene saper riconoscere, conservare e, se serve, recuperare, anche per la redazione dell’APE.
Cos’è il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica
Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, abbreviato in RCEE, è il documento ufficiale che certifica il corretto funzionamento dell’impianto termico dal punto di vista energetico e ambientale. Viene compilato dal Tecnico abilitato al termine del controllo periodico e contiene i dati dell’impianto, le misurazioni sul rendimento di combustione, l’esito dell’analisi dei fumi e le eventuali raccomandazioni di intervento.
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Il RCEE è disciplinato dall’art. 8 del D.P.R. 74/2013. I modelli ufficiali, introdotti con il D.M. 10 febbraio 2014, sono quattro: Tipo 1 per i gruppi termici a fiamma, ovvero la classica caldaia di casa, Tipo 2 per gruppi frigo e pompe di calore, Tipo 3 per gli scambiatori del teleriscaldamento, Tipo 4 per i cogeneratori.
Una copia del Rapporto resta a te come responsabile dell’impianto e va allegata al Libretto di impianto; l’altra copia, completa di bollino regionale, viene trasmessa alla Regione o Provincia autonoma competente, di norma attraverso il Catasto Impianti telematico regionale.
Manutenzione e controllo di efficienza: non sono la stessa cosa
Uno degli equivoci più frequenti è confondere i due adempimenti. Il D.P.R. 74/2013 li tratta in articoli distinti, l’art. 7 per la manutenzione e l’art. 8 per il controllo di efficienza, perché sono operazioni diverse e con frequenze diverse.
La manutenzione ordinaria serve a tenere la caldaia sicura ed efficiente nel tempo, e la sua periodicità è quella indicata dal fabbricante nel libretto di istruzioni o, in mancanza, dall’installatore. Spesso è annuale, ma non è un obbligo normativo uniforme.
Il controllo di efficienza energetica, invece, è un’operazione specifica con cadenza fissata dalla legge. Misura il rendimento di combustione e verifica la funzionalità dei sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. Si applica agli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e a quelli di climatizzazione estiva oltre i 12 kW, soglie che includono di fatto tutte le caldaie domestiche.
Quando il Rapporto è obbligatorio
Il RCEE va redatto in casi precisi, individuati dal D.P.R. 74/2013:
- alla prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- in caso di sostituzione del generatore di calore o di altri apparecchi del sottosistema di generazione;
- a seguito di interventi non periodici che possano modificare l’efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti, secondo la periodicità minima prevista dall’allegato A del decreto.
A questi casi si aggiungono le scadenze stabilite dalle singole Regioni, che possono prevedere obblighi più stringenti.
Ogni quanto va fatto il controllo
La frequenza dipende dalla tipologia di alimentazione e dalla potenza del generatore. In linea generale, e salvo specifiche regionali, l’allegato A del D.P.R. 74/2013 prevede queste cadenze minime.
| Tipo di impianto | Potenza | Periodicità |
| Caldaie a combustibile liquido o solido | da 10 a 100 kW | ogni 2 anni |
| Caldaie a combustibile liquido o solido | oltre 100 kW | ogni anno |
| Caldaie a gas, metano o GPL | da 10 a 100 kW | ogni 4 anni |
| Caldaie a gas, metano o GPL | oltre 100 kW | ogni 2 anni |
| Macchine frigorifere e pompe di calore | da 12 a 100 kW | ogni 4 anni |
| Macchine frigorifere e pompe di calore | oltre 100 kW | ogni 2 anni |
Per climatizzatori e pompe di calore, il controllo scatta solo quando la potenza utile, in una delle due modalità di funzionamento, è almeno pari a 12 kW. Sotto questa soglia non c’è obbligo di Rapporto.
Attenzione, alcune Regioni come Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria hanno regolamenti propri che possono prevedere cadenze diverse, in particolare per zone climatiche più fredde. Conviene sempre verificare il regolamento regionale di riferimento.
Cosa contiene il Rapporto
Il modello del Rapporto Tipo 1, il più diffuso per le caldaie domestiche, è strutturato in sezioni che il tecnico compila man mano. In sintesi trovi i dati identificativi dell’impianto (codice catastale, indirizzo, potenza, dati del responsabile e dell’impresa manutentrice), la documentazione tecnica a corredo (Libretto di impianto, Dichiarazione di Conformità), le informazioni sul trattamento dell’acqua, i controlli sull’impianto (ventilazione, canale fumario, regolazione della temperatura, assenza di perdite di combustibile), i risultati del controllo del gruppo termico con il rendimento di combustione misurato in opera e una check-list delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni.
Il rendimento misurato deve rispettare i valori minimi fissati dall’allegato B del decreto. Se è inferiore, il responsabile dell’impianto è tenuto a sostituire il generatore entro 180 giorni dalla data del controllo.
Bollino e trasmissione al catasto regionale
Insieme al Rapporto, il manutentore appone il bollino, un codice univoco che attesta il pagamento del contributo regionale e la trasmissione del documento al catasto. Nelle Regioni con catasto telematico evoluto, come avviene in Lombardia con CURIT o in Emilia-Romagna con CRITER, il bollino viene generato automaticamente dal sistema e il documento è di fatto dematerializzato.
L’invio al catasto è un obbligo a carico del manutentore o del terzo responsabile, ma il responsabile dell’impianto, di norma il proprietario o l’inquilino, resta soggetto alle conseguenze in caso di mancata trasmissione.
Dove trovi il Rapporto se l’hai smarrito
Capita spesso di non riuscire a mettere le mani sull’ultimo Rapporto al momento giusto, magari quando l’agenzia o il notaio te lo chiede. Le strade per recuperarlo sono tre.
La prima è chiedere al manutentore che ha eseguito l’ultimo controllo, il quale è tenuto a conservare una copia per legge. Sul tuo Libretto di impianto trovi i dati della ditta che ha effettuato gli ultimi interventi.
La seconda è il Catasto regionale degli impianti termici, lo strumento ufficiale dove confluiscono tutti i RCEE trasmessi dai manutentori. Ogni Regione ha il proprio applicativo, alcuni esempi sono CURIT in Lombardia, CIT in Piemonte, SIERT in Toscana, CRITER in Emilia-Romagna, CAITEL in Liguria. Il responsabile dell’impianto può accedervi in modalità consultazione tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il codice impianto riportato sul Libretto.
La terza, in caso di impianto centralizzato condominiale, è rivolgersi all’Amministratore di Condominio o al terzo responsabile, che hanno l’obbligo di conservare la documentazione tecnica.
Se non riesci proprio a recuperarlo, l’unica alternativa è far eseguire un nuovo controllo di efficienza energetica.
Cosa rischi se manca il Rapporto
La mancata esecuzione del controllo o la mancata trasmissione del Rapporto al catasto possono comportare conseguenze rilevanti. Sul piano amministrativo, l’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 prevede sanzioni a carico del responsabile dell’impianto che, in linea generale, vanno da 500 a 3.000 euro. Gli impianti per cui non risulta pervenuto un Rapporto regolare vengono inoltre inseriti tra le priorità delle ispezioni regionali, a carico del responsabile.
Al di là della sanzione, c’è un punto pratico. Se devi vendere o affittare casa, l’agenzia o il notaio possono chiederti il Rapporto aggiornato insieme all’APE, per verificare la regolarità dell’impianto. Una situazione documentale in ordine rende la trattativa rapida e trasparente, una confusa può creare ritardi e contestazioni.
Il legame tra Rapporto di Controllo e APE
Il Rapporto di Controllo non è l’APE e non lo sostituisce. Sono due documenti diversi con finalità diverse, ma fortemente collegati. L’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, fotografa la prestazione complessiva dell’immobile e ne indica la Classe Energetica, da A4 a G, basandosi anche sui dati dell’impianto termico. Il Rapporto di Controllo, invece, certifica nel tempo che l’impianto continua a funzionare in modo efficiente. Il RCEE non è nemmeno una Diagnosi Energetica, che è ancora un altro documento.
Quando il Tecnico Certificatore redige l’APE utilizza, tra l’altro, le informazioni del Libretto di impianto e dei Rapporti di Controllo per descrivere correttamente il sottosistema di generazione, il rendimento e i consumi attesi. Avere caldaia in regola e Rapporto aggiornato significa quindi partire con il piede giusto per ottenere un APE coerente con la realtà dell’immobile, soprattutto in vista di compravendita o locazione.
Caldaia in regola, casa pronta a partire
Tenere sotto controllo i tempi della manutenzione, conservare con cura il Libretto di impianto e il Rapporto di Controllo, sapere a chi rivolgersi per recuperare un documento smarrito sono piccoli accorgimenti che fanno la differenza quando arriva il momento di vendere, affittare o ristrutturare casa.
L’APE è il passo successivo naturale, la Certificazione Energetica che racconta in un solo documento la prestazione complessiva dell’immobile e la sua Classe Energetica, e che la legge richiede per la gran parte delle operazioni immobiliari. Con Apefacile.it lo richiedi online in meno di 5 minuti, lo ricevi in 72 ore lavorative dalla documentazione completa e, se hai fretta, in 24 ore con il servizio SOS APE, grazie alla rete di oltre 1.000 Tecnici Certificatori in tutta Italia. Più di 100.000 clienti hanno già scelto Apefacile, con una media di 4,9/5 su Trustpilot.
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Content Manager di Apefacile.it. Laureato in Scienze Ambientali, ha lavorato presso studi tecnici di ingegneria, geologia e in ambito energetico e ambientale. Appassionato di tecnologie, informatica, scrittura, musica. Lavora nel Gruppo Immobilgreen dal 2017.