Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento ufficiale che classifica un immobile in base alla sua efficienza energetica. La classificazione va dalla classe più efficiente (A4) a quella meno efficiente (G). L’APE viene redatto da un Tecnico Certificatore abilitato, e descrive consumi stimati, caratteristiche dell’involucro e degli impianti, emissioni e suggerimenti di miglioramento energetico.
Normativamente, l’APE è previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che recepisce le direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici (anche se le specifiche sull’obbligo sono state modulate e integrate negli anni successivi).
Validità dell’APE: un Certificato APE è valido di norma 10 anni, purché non intervengano modifiche che alterino la prestazione energetica (es. nuovi impianti o ristrutturazioni).
Cosa dicono la legge e la prassi sull’APE
Secondo l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005:
- è obbligatorio predisporre l’APE quando un immobile è costruito, venduto o locato;
- deve essere allegato al contratto di vendita o locazione se non già presente;
- le parti sono responsabili in solido in caso di omissione, con sanzioni amministrative previste.
Normative successive e integrazioni (anche regionali o legate alle “Linee Guida APE”) mantengono questi obblighi, oltre all’obbligo di indicare la Classe Energetica negli annunci immobiliari.
Quali immobili sono esenti: magazzini, garage e C/2 in generale
Categoria catastale C/2
Gli immobili accatastati in categoria C/2 comprendono magazzini e locali di deposito. Per la normativa sull’efficienza energetica, la presenza o meno dell’obbligo di APE dipende principalmente dal fatto che l’immobile sia o meno dotato di impianti tecnici di climatizzazione o riscaldamento e dall’uso cui è effettivamente destinato.
Garage (C/6) e locali tecnici
Garage, autorimesse o locali tecnici senza impianti di riscaldamento/climatizzazione non rientrano tra gli immobili che necessitano di APE, a meno che non siano riscaldati o climatizzati.
Esenzioni ufficiali dalla normativa
La normativa prevede espressamente che siano esclusi dall’obbligo di dotarsi di APE alcuni fabbricati non residenziali, tra cui:
- edifici non riscaldati e in cui non sia previsto l’uso di impianti tecnici (come garage o depositi non climatizzati);
- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m²;
- edifici rurali/agricoli senza impianti;
- ambiente volumetrico non qualificabile come edificio secondo la normativa vigente, ovvero non destinato alla permanenza di persone e dotato di impianti (o predisposto).
Questo significa che un magazzino C/2 o un garage senza climatizzazione/riscaldamento non richiedono APE per legge, salvo usi diversi che prevedano impianti tecnici.
Per esempio, può rappresentare un’eccezione un magazzino climatizzato o riscaldato ai fini di permanenza prolungata di persone o attività produttive speciali. In questo caso, l’ambiente rientra nel campo di applicazione dell’APE (perché dotato di impianti tecnici).
IMPORTANTE: per ambiente con “impianti tecnici” si intende ambiente con impianti che climatizzano l’ambiente stesso; non si intende la presenza di un impianto che, però, riscalda altre aree dell’immobile, come una caldaia in garage che riscalda il resto della casa.
Quando l’APE è invece obbligatorio per C/2, magazzini o garage
Pur potendo essere esenti, esistono situazioni specifiche in cui l’APE diventa obbligatorio anche per queste categorie:
Vendita, locazione o trasferimento
Se l’immobile (anche C/2 o garage) viene venduto o concesso in locazione, l’APE deve essere redatto e consegnato al contraente, se l’unità è dotata di impianti tecnici che la rendono riscaldata/climatizzata.
Inserimento negli annunci immobiliari
Per vendite o affitti pubblicizzati, l’inserimento della Classe Energetica è obbligatorio nell’annuncio, con la presenza dell’APE – anche per C/2 o garage se climatizzati e rilevanti per l’annuncio.
Nuove costruzioni o interventi importanti
Se si costruisce ex novo un magazzino/garage con impianti o si effettuano ristrutturazioni importanti (che impattano oltre il 25% dell’involucro o degli impianti), la redazione dell’APE è prevista a prescindere dalla categoria catastale.
Obbligo APE per tipologia d’uso
Facciamo un riepilogo schematico.
| Tipologia immobile | APE obbligatorio? | Condizioni |
| Garage non riscaldato | No | Se nessun impianto tecnico che riscaldi l’ambiente |
| Garage riscaldato/climatizzato | Sì | Come per altri edifici dotati di impianti |
| Magazzino C/2 non climatizzato/riscaldato | No | Senza impianti tecnici |
| Magazzino C/2 con impianti | Sì | Se climatizzato o con riscaldamento |
| Vendita o affitto di unità con impianti | Sì | Obbligatorio l’APE valido |
| Annuncio immobiliare | Sì (se l’unità rientra nei casi normativi) | Se è prevista redazione dell’APE |
Rischi e sanzioni per mancato APE quando dovuto
Omettere l’APE quando è obbligatorio può portare a penali amministrative. In caso di vendita o locazione senza APE, la legge prevede sanzioni, che possono variare sensibilmente e sono a carico delle parti in solido.
Quindi, se sei in dubbio, effettua queste verifiche e prendi le precauzioni:
- verifica nel garage, nel magazzino in nell’area deposito la presenza di impianti tecnici (riscaldamento/climatizzazione).
- se non c’è nessun impianto, l’APE non è richiesto, ma può essere utile per trasparenza.
- in caso di vendita o locazione di garage o magazzino con impianti, procurati l’APE prima di stipulare il contratto.
- Se pubblichi un annuncio, anche provatamente, verifica la Classe Energetica ed indicala nell’annuncio.
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Content Manager di Apefacile.it. Laureato in Scienze Ambientali, ha lavorato presso studi tecnici di ingegneria, geologia e in ambito energetico e ambientale. Appassionato di tecnologie, informatica, scrittura, musica. Lavora nel Gruppo Immobilgreen dal 2017.