Garage, Magazzini e C/2: quando l’APE è davvero obbligatorio

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento ufficiale che classifica un immobile in base alla sua efficienza energetica. La classificazione va dalla classe più efficiente (A4) a quella meno efficiente (G). L’APE viene redatto da un Tecnico Certificatore abilitato, e descrive consumi stimati, caratteristiche dell’involucro e degli impianti, emissioni e suggerimenti di miglioramento energetico.

Normativamente, l’APE è previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che recepisce le direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici (anche se le specifiche sull’obbligo sono state modulate e integrate negli anni successivi).

Validità dell’APE: un Certificato APE è valido di norma 10 anni, purché non intervengano modifiche che alterino la prestazione energetica (es. nuovi impianti o ristrutturazioni).

Cosa dicono la legge e la prassi sull’APE

Secondo l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005:

  • è obbligatorio predisporre l’APE quando un immobile è costruito, venduto o locato;
  • deve essere allegato al contratto di vendita o locazione se non già presente;
  • le parti sono responsabili in solido in caso di omissione, con sanzioni amministrative previste.

Normative successive e integrazioni (anche regionali o legate alle “Linee Guida APE”) mantengono questi obblighi, oltre all’obbligo di indicare la Classe Energetica negli annunci immobiliari.

Quali immobili sono esenti: magazzini, garage e C/2 in generale

Categoria catastale C/2

Gli immobili accatastati in categoria C/2 comprendono magazzini e locali di deposito. Per la normativa sull’efficienza energetica, la presenza o meno dell’obbligo di APE dipende principalmente dal fatto che l’immobile sia o meno dotato di impianti tecnici di climatizzazione o riscaldamento e dall’uso cui è effettivamente destinato.

Garage (C/6) e locali tecnici

Garage, autorimesse o locali tecnici senza impianti di riscaldamento/climatizzazione non rientrano tra gli immobili che necessitano di APE, a meno che non siano riscaldati o climatizzati.

Esenzioni ufficiali dalla normativa

La normativa prevede espressamente che siano esclusi dall’obbligo di dotarsi di APE alcuni fabbricati non residenziali, tra cui:

  • edifici non riscaldati e in cui non sia previsto l’uso di impianti tecnici (come garage o depositi non climatizzati);
  • fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m²;
  • edifici rurali/agricoli senza impianti;
  • ambiente volumetrico non qualificabile come edificio secondo la normativa vigente, ovvero non destinato alla permanenza di persone e dotato di impianti (o predisposto).

Questo significa che un magazzino C/2 o un garage senza climatizzazione/riscaldamento non richiedono APE per legge, salvo usi diversi che prevedano impianti tecnici.

Per esempio, può rappresentare un’eccezione un magazzino climatizzato o riscaldato ai fini di permanenza prolungata di persone o attività produttive speciali. In questo caso, l’ambiente rientra nel campo di applicazione dell’APE (perché dotato di impianti tecnici).

IMPORTANTE: per ambiente con “impianti tecnici” si intende ambiente con impianti che climatizzano l’ambiente stesso; non si intende la presenza di un impianto che, però, riscalda altre aree dell’immobile, come una caldaia in garage che riscalda il resto della casa.

Quando l’APE è invece obbligatorio per C/2, magazzini o garage

Pur potendo essere esenti, esistono situazioni specifiche in cui l’APE diventa obbligatorio anche per queste categorie:

Vendita, locazione o trasferimento

Se l’immobile (anche C/2 o garage) viene venduto o concesso in locazione, l’APE deve essere redatto e consegnato al contraente, se l’unità è dotata di impianti tecnici che la rendono riscaldata/climatizzata.

Inserimento negli annunci immobiliari

Per vendite o affitti pubblicizzati, l’inserimento della Classe Energetica è obbligatorio nell’annuncio, con la presenza dell’APE – anche per C/2 o garage se climatizzati e rilevanti per l’annuncio.

Nuove costruzioni o interventi importanti

Se si costruisce ex novo un magazzino/garage con impianti o si effettuano ristrutturazioni importanti (che impattano oltre il 25% dell’involucro o degli impianti), la redazione dell’APE è prevista a prescindere dalla categoria catastale.

Obbligo APE per tipologia d’uso

Facciamo un riepilogo schematico.

Tipologia immobileAPE obbligatorio?Condizioni
Garage non riscaldatoNoSe nessun impianto tecnico che riscaldi l’ambiente
Garage riscaldato/climatizzatoCome per altri edifici dotati di impianti
Magazzino C/2 non climatizzato/riscaldatoNoSenza impianti tecnici
Magazzino C/2 con impiantiSe climatizzato o con riscaldamento
Vendita o affitto di unità con impiantiObbligatorio l’APE valido
Annuncio immobiliareSì (se l’unità rientra nei casi normativi)Se è prevista redazione dell’APE

Rischi e sanzioni per mancato APE quando dovuto

Omettere l’APE quando è obbligatorio può portare a penali amministrative. In caso di vendita o locazione senza APE, la legge prevede sanzioni, che possono variare sensibilmente e sono a carico delle parti in solido.

Quindi, se sei in dubbio, effettua queste verifiche e prendi le precauzioni:

  • verifica nel garage, nel magazzino in nell’area deposito la presenza di impianti tecnici (riscaldamento/climatizzazione).
  • se non c’è nessun impianto, l’APE non è richiesto, ma può essere utile per trasparenza.
  • in caso di vendita o locazione di garage o magazzino con impianti, procurati l’APE prima di stipulare il contratto.
  • Se pubblichi un annuncio, anche provatamente, verifica la Classe Energetica ed indicala nell’annuncio.

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