Certificato APE: per quali categorie catastali non è obbligatorio?

Attestato di Prestazione Energetica APE e Classe energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che indica la classe di efficienza energetica di un immobile, con un sistema di classificazione che va dalla lettera A alla G e rappresenta un elemento chiave per valutare appieno la qualità di un immobile. 

Richiedi Certificazione APE

Il Certificato APE è obbligatorio per legge in una serie di situazioni, quali compravendita e locazione di un immobile per citarne qualcuna. Tuttavia, ci sono situazioni specifiche in cui produrre l’Attestato APE non è necessario. 

Questo articolo esplora dettagliatamente le categorie di edifici per cui è richiesta la Certificazione APE, nonché quelle per cui sussistono delle eccezioni, fornendo un quadro chiaro della normativa attuale e aiutando proprietari di immobili, potenziali acquirenti e professionisti del settore a navigare con sicurezza nel mondo delle Certificazioni Energetiche.

Certificato APE: categorie per cui è obbligatorio

Il Certificato APE è obbligatorio per tutta una serie di categorie di immobili che vengono meglio dettagliate all’interno dell’art. 3 del DPR 412/93, nello specifico:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
    • E.1  (1)   abitazioni   adibite   a   residenza   con   carattere continuativo, quali abitazioni civili e  rurali,  collegi,  conventi, case di pena, caserme;
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,quali case per vacanze, fine settimana e simili;
    • E.1  (3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione  ed  attivita’similari;
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o  privati, indipendenti o contigui a costruzioni  adibite  anche  ad  attivita’ industriali  o  artigianali,  purche’  siano  da   tali   costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; 
  • E.3 Edifici adibiti  a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori o anziani nonche’  le  strutture  protette  per  l’assistenza  ed  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici; 
  • E.4 Edifici adibiti ad attività  ricreative,  associative  o  di culto e assimilabili: 
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di  riunione  per  congressi;
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 
  • E.5 Edifici adibiti  ad  attività  commerciali  e  assimilabili: quali  negozi,  magazzini  di  vendita  all’ingrosso  o  al   minuto, supermercati, esposizioni; 
  • E.6 Edifici adibiti ad attivita’ sportive: 
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
    • E.6 (2) palestre e assimilabili; 
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attivita’ sportive; 
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli  e assimilabili;
  • E.8 Edifici adibiti ad attività  industriali  ed  artigianali  e assimilabili.

La normativa ci dice anche che qualora un edificio sia costituito da parti  individuabili  come appartenenti a categorie diverse, le  stesse  devono  essere  considerate separatamente e cioe’ ciascuna  nella  categoria  che  le  compete.

Categorie esenti dall’obbligo di Certificazione APE

Demo Certificato APE generico pag1

Le informazioni riportate in questo paragrafo attingono direttamente dal Decreto Legislativo n. 192 del 2005 che definisce l’ambito di applicazione delle norme sull’efficienza l’efficienza energetica degli edifici in Italia. Questo importante decreto infatti definisce non solo le modalità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ma stabilisce anche chiaramente quali tipologie di edifici sono esenti dall’obbligo di dotarsi di un Certificato APE. 

Nello specifico, l’articolo 3 comma 3 del D.Lgs.192/05 è particolarmente rilevante in quanto definisce l’ambito di applicazione e le categorie esenti, riprese ampiamente anche dall’Appendice A del DM Linee Guida APE.

Di seguito le tipologie per le quali si applica l’eccezione all’obbligo dell’APE, che includono:

  • Fabbricati Isolati: i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
  • Edifici Industriali e Artigianali: quando gli ambienti sono  riscaldati  per  esigenze  del  processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • Edifici Agricoli o Rurali: edifici rurali o agricoli non residenziali privi di impianti di climatizzazione;
  • Edifici Inagibili o Collabenti: gli edifici dichiarati tali nell’atto notarile;
  • Luoghi di Culto: gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • Ruderi: anche i ruderi sono esclusi dall’obbligo dell’APE, purché il loro stato sia chiaramente indicato nell’atto notarile;
  • Manufatti: o comunque non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo del DLgs 192/05 (e.g. piscina all’aperto, serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)
  • Fabbricati in costruzione: per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    • agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
    • agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • Edifici non compresinelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’art. 3, delDPR 412/93 il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
    • box
    • cantine 
    • autorimesse
    • parcheggi multipiano
    • depositi
    • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • Edifici con Vincoli Paesaggistici o Culturali presentano una situazione particolare: secondo il comma 3-bis dell’articolo 3 del DLgs 192/05, questi edifici sono esclusi dall’obbligo dell’APE solo se l’adempimento delle prescrizioni implica un’alterazione sostanziale del loro valore storico, artistico o paesaggistico. Questo pone una sfida unica nella gestione dell’efficienza energetica di tali strutture, bilanciando la necessità di preservare il patrimonio culturale con quella di promuovere l’efficienza energetica.

Come faccio a sapere in che categoria ricade il mio immobile?

Fatta la panoramica di quali siano gli edifici per i quali vi è o meno l’obbligo di produrre il Certificato APE, non rimane che da capire come fare a sapere concretamente in quale di queste categorie ricada un immobile. 

Per fare ciò, è necessario sapere la categoria catastale dell’immobile, ottenibile effettuando una visura catastale. Nota la categoria catastale, possiamo facilmente risalire ad una delle categorie del DPR 412/93, anche grazie anche all’uso di questa tabella di conversione (Allegato 1, Tabella A.1 del d.d.g. n. 5796):

Categoria catastale degli edificiClassificazione degli edifici secondo DPR 412/93
A/1Abitazione di tipo signorileE.1(1) o E.1(2)
A/2Abitazione di tipo civileE.1(1) o E.1(2)
A/3Abitazione di tipo economicoE.1(1) o E.1(2)
A/4Abitazione di tipo popolareE.1(1) o E.1(2)
A/5Abitazione di tipo ultrapopolareE.1(1) o E.1(2)
A/6Abitazione di tipo ruraleE.1(1) o E.1(2)
A/7Abitazione in villiniE.1(1) o E.1(2)
A/8Abitazione in villeE.1(1) o E.1(2)
A/9Castelli, palazzi di pregio artistico o storicoE.1(1) o E.1(2)
A/10Uffici e/o studi privatiE.2
A/11Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rif ugi, baite, trulli, ecc.)E.1(1) o E.1(2)
B/1Collegi, convitti, educandati,ricoveri, orfanotrofi,ospizi, seminari, caserme, conventiE.1(1)
B/2Case di cura e ospedaliE.3
B/3Riformatori e prigioniE.1(1)
B/4Uffici pubbliciE.2
B/5Scuole e/o laboratori scientificiE.7
B/6Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie che
non ha nno sede nella categoria A/9
E.4 (2)
B/7Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del cultoE.4 (2)
B/8Magazzini sotterranei per depositi di derrateE.8
C/1Negozi e bottegheE.S o E.4 (3)
C/2Magazzini e locali di depositoE.8
C/3Laboratori e locali di depositoE.8
C/4Fabbricati per arti e mestieriE.8
C/6Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesseE.8
D/1OpificiE.8
D/2Alberghi e pensioniE.1(3)
D/3Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e similiE.4 (1)
D/4Case di cura ed ospedaliE.3
D/5Istituti di credito, cambio ed assicurazioneE.2
D/6Fabbricati e locali per attività sportiveE.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)
D/7Fabbricati costruiti o comu nqu e adattati per le speciali esigenze legate ad u na attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioniE.8
D/8Fabbricati costru iti o comunque adattati per speciali esigenze di u na attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioniE.5
D/10ResidenceE.1(3)
D/11Scuole e/o laboratori scientifici privatiE.7
Allegato 1, Tabella A.1 del d.d.g. n. 5796

Obbligo o eccezione?

Per proprietari di immobili, acquirenti, e professionisti del settore, una buona conoscenza delle norme sull’efficienza energetica rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e responsabile.

La comprensione delle eccezioni all’obbligo di APE è cruciale per un corretto approccio al comparto immobiliare e all’efficienza energetica. 

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