Hai ricevuto il tuo Attestato di Prestazione Energetica APE come file con estensione .p7m, lo hai girato al notaio in vista del rogito e ti sei sentito rispondere che “serve il cartaceo” o che quel file “potrebbe non essere valido”. Succede più spesso di quanto si pensi e crea ansia proprio a ridosso della firma.
La risposta breve è questa: il file p7m è l’originale del tuo APE e ha pieno valore legale. Quando l’atto è su carta, è la legge notarile a stabilire che cosa fa il notaio con un allegato digitale: ne ricava lui stesso una copia cartacea conforme. In questo articolo trovi le norme, una per una, così puoi parlarne con il tuo notaio con i riferimenti alla mano.
Che cos’è un file p7m
Il p7m è una busta digitale: dentro c’è il PDF dell’APE e intorno c’è la firma digitale del Tecnico Certificatore. Il nome tecnico del formato è CAdES. La firma garantisce due cose: chi ha firmato il documento e che il contenuto non è stato modificato dopo la firma.
Il PDF che vedi quando apri la busta è lo stesso attestato, ma la prova della firma sta nel p7m. Per questo il p7m va conservato e non sostituito con una stampa.
La firma digitale vale quanto quella a penna
Qui le norme sono due e dicono la stessa cosa.
La prima è europea. Il Regolamento (UE) n. 910/2014, noto come eIDAS, all’articolo 25 stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici per il solo fatto di essere elettronica e che la firma elettronica qualificata ha effetti equivalenti a quelli della firma autografa. La firma digitale italiana è una firma elettronica qualificata. Il formato CAdES, cioè il p7m, è tra quelli indicati dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506, che elenca i formati di firma che gli organismi pubblici degli Stati membri devono riconoscere.
La seconda è italiana. Il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), all’articolo 20, comma 1-bis, dice che il documento informatico con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
In pratica: un APE firmato digitalmente non è una versione “di serie B” di quello cartaceo. In molte regioni è l’unica versione che esiste, perché i catasti energetici regionali accettano solo attestati firmati digitalmente. Dove è così, il foglio stampato è per definizione una copia.
Che cosa prevede la legge notarile
Il punto decisivo è nella legge notarile (L. 89/1913), che dal 2010 contiene un articolo scritto proprio per questa situazione.
L’articolo 57-bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 110/2010, stabilisce che quando un documento informatico deve essere allegato a un atto pubblico o a una scrittura privata autenticata redatti su carta, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 23 del CAD, a sua volta, dice che la copia su carta di un documento informatico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Il notaio lo è.
Il percorso previsto dalla legge è quindi lineare:
- tu consegni al notaio il file p7m;
- il notaio verifica la firma digitale del Tecnico Certificatore;
- il notaio stampa l’attestato e ne attesta la conformità all’originale informatico;
- quella copia conforme viene allegata all’atto.
Vale la pena ricordare che il D.Lgs. 192/2005, all’articolo 6, chiede di allegare al contratto copia dell’attestato. La copia conforme formata dal notaio risponde esattamente a questa richiesta.
Lo dice anche il Consiglio Nazionale del Notariato
Non è una lettura di parte. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha dedicato al tema lo Studio n. 4-2023/DI, “Le certificazioni di conformità dei documenti digitali”, approvato dalla Commissione Informatica il 14 giugno 2023.
Lo studio spiega che l’articolo 57-bis serve proprio a rendere possibile l’allegazione quando atto e allegato sono su supporti diversi e cita tra gli esempi i certificati energetici APE. Aggiunge che senza questa norma la parte sarebbe costretta a usare un determinato supporto solo perché l’atto principale è redatto in quel formato. È precisamente ciò che accade quando ti viene chiesto “il cartaceo”.
Sempre secondo lo studio, questa copia nasce al solo scopo di consentire l’allegazione: non è destinata a circolare per conto suo e, secondo l’orientamento notarile lì riportato, non è soggetta a imposta di bollo.
Il dubbio legittimo: la firma risulta scaduta
C’è un caso in cui la prudenza del notaio ha un fondamento tecnico ed è giusto conoscerlo.
Un APE vale fino a 10 anni. Il certificato di firma di un professionista dura in genere circa 3 anni. Se apri oggi un p7m firmato quattro anni fa, il software di verifica può segnalare che il certificato è scaduto, anche se la firma era perfettamente valida il giorno in cui è stata apposta.
Il notaio, che deve attestare la conformità della copia “in tutte le sue componenti”, firma compresa, a quel punto deve poter collocare la firma nel tempo. La regola è nel DPCM 22 febbraio 2013 sulle firme elettroniche, art. 62: la firma digitale resta valida anche dopo la scadenza del certificato se è associata a un riferimento temporale opponibile ai terzi che la colloca in un momento precedente alla scadenza.
Quel riferimento temporale può arrivare da più strade:
- la marca temporale apposta sul file al momento della firma, che è la soluzione più pulita;
- la data di deposito nel catasto energetico regionale, che registra l’attestato con un codice identificativo e una data certa;
- l’invio tramite PEC, che secondo lo stesso Studio n. 4-2023/DI attribuisce al documento allegato una data opponibile ai terzi.
La marca temporale resta però il modo più semplice per evitare discussioni davanti al notaio.
Per questo la procedura Apefacile prevede che i Tecnici Certificatori appongano la marca temporale sugli APE firmati digitalmente e stiamo lavorando perché questo avvenga in modo uniforme su tutti gli attestati. Se vuoi capire meglio come funziona, ne parliamo nell’articolo dedicato alla marcatura temporale dell’APE.
Cosa fare in pratica prima del rogito
- Invia il p7m al notaio in anticipo, appena lo ricevi e non il giorno dell’atto. Lo studio ha così il tempo di verificare la firma con calma.
- Invia il file originale, così come ti è arrivato. Non rinominarlo, non convertirlo e non mandare una foto o una scansione della stampa.
- Comunica il codice identificativo dell’APE. In diverse Regioni, ad esempio nel Lazio, il notaio può consultare l’attestato direttamente sul Catasto Energetico Regionale.
- Se ti viene chiesto il cartaceo, puoi rispondere con serenità che l’originale è informatico e che la copia conforme può essere predisposta direttamente dallo stesso studio notarile ai sensi dell’articolo 57-bis della legge notarile.
- Se la verifica della firma dà un errore, non è detto che l’APE sia da rifare. Contatta la nostra assistenza: nella maggior parte dei casi basta risalire al riferimento temporale.
Per aprire un p7m e controllare la firma esistono software gratuiti messi a disposizione dai gestori di firma digitale. Il notaio dispone già degli strumenti necessari.
In sintesi
- Il p7m è l’originale dell’APE: firma digitale e firma autografa hanno lo stesso valore (art. 25 eIDAS, art. 20 CAD).
- La legge notarile prevede l’allegato digitale: se l’atto è su carta, il notaio ne forma copia conforme (art. 57-bis L. 89/1913, art. 23 CAD).
- Il notaio deve verificare la firma: è un suo dovere e non un ostacolo.
- La marca temporale chiude la questione della firma scaduta nel tempo.
Devi vendere o affittare e ti serve l’attestato? Puoi richiedere il tuo APE online su Apefacile: lo ricevi firmato digitalmente dal Tecnico Certificatore, pronto per il notaio.

Content Manager di Apefacile.it. Laureato in Scienze Ambientali, ha lavorato presso studi tecnici di ingegneria, geologia e in ambito energetico e ambientale. Appassionato di tecnologie, informatica, scrittura, musica. Lavora nel Gruppo Immobilgreen dal 2017.