Revisione della Caldaia e Validità del Certificato APE

Almeno una volta l’anno, ogni proprietario di un impianto termico autonomo, si pone la solita domanda: “Anche quest’anno devo far revisionare la mia caldaia?”.

Se anche tu sei fra quelli che hanno periodicamente questo dubbio amletico, sei in buona compagnia! 

A te dedichiamo questo articolo in cui andremo a vedere non solo ogni quanto è necessario revisionare il tuo impianto termico, ma anche come questo aspetto vada ad impattare sulla durata dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) del tuo immobile.

Manutezione impianto termico e validità della Certificazione Energetica APE

Normativa vigente

La normativa vigente in materia (ovvero il DPR 74/2013) definisce i “criteri generali in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale“, ovvero le nostre caldaie domestiche. Sono esclusi da questa normativa tutti i sistemi che si occupano della sola produzione di acqua calda di singole unità abitative, come boiler elettrici o scaldacqua istantanei a gas. 

NB: la normativa prende in esame solo impianti attivi e funzionanti, connessi ad una rete di distribuzione di combustibile. Non sono presi in considerazione impianti spenti o staccati dalla rete di distribuzione.

Il Responsabile d’impianto: chi è e quali obblighi ha?

Secondo l’art. 6 del DPR 74/2013 l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.

Ma chi è esattamente il Responsabile dell’impianto? 

  • Nel caso di impianti autonomi, che servono quindi un’unica unità immobiliare, il Responsabile dell’impianto è colui che abita l’unità, ovvero il proprietario o in alternativa un inquilino nel caso in cui l’unità immobiliare sia concessa in locazione
  • Nel caso di impianti centralizzati, che servono, ad esempio, un intero condominio, il responsabile dell’impianto è l’Amministratore condominiale

La normativa prevede la possibilità di delegare parte degli obblighi ad un terzo responsabile.  Tuttavia, tale possibilità non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. 

Nel caso di condomini invece, nei quali è solitamente presente il locale caldaia, il terzo responsabile può essere direttamente la ditta che si occupa delle manutenzioni.

Revisione della caldaia: chi se ne occupa nella pratica e in cosa consiste

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

Istruzioni d'uso e manutenzione impianto termico

L’operazione di “revisione della caldaia” comprende di fatto due differenti tipi di intervento:

  • un primo intervento, di tipo manutentivo, in cui i tecnici abilitati eseguono quanto prescritto nel manuale di istruzioni dell’impianto in esame al fine di mantenere un buon livello di prestazione dell’impianti stesso negli anni.

    La cadenza con cui effettuare questo tipo di intervento è specificata nel manuale di istruzioni dell’impianto stesso.  A fine intervento di manutenzione, il tecnico incaricato ha l’obbligo di compilare il libretto d’impianto nelle parti di pertinenza e rilasciare un report sulle verifiche manutentive eseguite. 
  • il secondo intervento, il controllo dell’efficienza energetica, avviene solitamente, ma non obbligatoriamente, contestualmente all’intervento di tipo manutentivo.

    La cadenza con cui effettuare questo tipo di controllo dipende dalla potenza dell’impianto termico e dal tipo di combustibile impiegato, ed è riportata nell’Allegato A del DPR 74/2013:
Típologia impiantoAlimentazionePotenza termica
[kW]
Cadenza controlli
efficienza energetíca
[anni]
Rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiammaGeneratori alimentati a combustibile liquido o solido10<P<1002Rapporto tipo 1
P≥1001
Generatori alimentati a gas, metano o GPL10<P<1004Rapporto tipo 1
P≥1002
Impianti con macchine
frigorifere / pompe di
calore
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di valore ad azionamento elettrico o macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta12<P<1004Rapporto tipo 2
P≥1002
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermicoP≥124Rapporto tipo 2
Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con energia termicaP≥122Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamentoSottostazione di scambio termico da rete ad utenzaP>104Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativiMicrogenerazionePel<504Rapporto tipo 4
Unità cogenerativeP≥502Rapporto tipo 4

A fine intervento, il Tecnico compila il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica prescritto e ne rilascia copia al Responsabile dell’impianto. Compila anche il libretto impianto nelle parti di pertinenza e invia copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica all’autorità che si occupa delle ispezioni.

Esempio di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica

Che succede se non revisiono la mia caldaia?

Al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia, sono previste delle ispezioni a campione come meglio descritte dall’art. 9 del DPR 74/2013. Esse vengono effettuate su impianti di climatizzazione invernale avente potenza utile non inferiore a 10 kW e comprendono una valutazione dell’efficienza energetica del generatore.

Secondo l’art. 15 del D. Lgs. 192/2005, in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni in merito alla revisione e al controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici sono previste sanzioni che partono da un minimo di € 500 fino a giungere ad un massimo di € 3000 a carico del Responsabile dell’impianto.

Revisione dell’impianto e impatto sulla Certificazione APE

La corretta osservazione delle prescrizioni di legge in merito alla manutenzione degli impianti termici impatta anche sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) del proprio immobile, come detto nell’articolo sulla validità dell’APE

La validità temporale massima del Certificato APE, infatti, citando l’art. 4 comma 3 del DM 26 giugno 2015, è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Il Tecnico Certificatore Energetico in fase di redazione di un Certificato APE verifica sempre che il libretto d’impianto sia presente e correttamente compilato con l’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica al fine di poter emettere la Certificazione APE avente durata massima di 10 anni.

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Per concludere

La normativa prevede che le caldaie siano sempre mantenute in ottimo stato di funzionamento e siano soggette a controlli periodici.

Il Responsabile dell’impianto è la persona che risponde in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge, mentre il Tecnico abilitato alla manutenzione della caldaia è colui che si occupa delle revisioni periodiche obbligatorie.

In caso di redazione di un Certificato APE per un immobile con mancata revisione dell’impianto, l’Attestato di Prestazione Energetica non avrà la durata massima di 10 anni, bensì scadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla scadenza dell’ultima revisione.

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